Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441
Articolo 4
Versione
7 gennaio 1998
Art. 5. Norma finale 1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al presente decreto;
b) ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a).
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , vedi in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1998
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