2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 , ovvero dal documento previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 , progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione puo' essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile , o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente l'indicazione delle generalita' del cedente, la natura, qualita' e quantita' dei beni e la data di ricezione degli stessi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 : "1. Ai fini della deducibilita' delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, puo' essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualita' e la quantita' dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente".
- Per il testo dell' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 , vedi in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , vedi in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , vedi in nota all'art. 1.