Art. 2. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidita' civile indicate al precedente art. 1, presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , sono redatte secondo il modello stabilito con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 295 e devono avere allegata la documentazione ivi indicata.
2. Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 295/1990 e' entrata in vigore il 21 ottobre 1990 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge prevede che: "Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'".
2. Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 295/1990 e' entrata in vigore il 21 ottobre 1990 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge prevede che: "Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'".