Articolo 5 del Decreto 5 agosto 1991, n. 387
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1991
Art. 5. 1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidita' civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sara' convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovra' presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidita' civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.
2. Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversita' di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si da' atto che la pronuncia e' stata assunta a maggioranza.
3. La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidita' civile.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1991
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