Art. 4. 1. La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si e' basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in seduta collegiale. La commissione medica periferica esamina i suddetti verbali di visita secondo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravita' delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalla commissione stessa.
2. La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente art. 3.
3. La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per uleriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L., oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.
4. Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente art. 3. Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.
5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanita' militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinche' questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidita' riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennita' previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.
6. Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.
7. La commissione medica periferica e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benche' invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione e' valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalita' indicate dall' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915 , richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291 .
8. La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale puo' concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.
9. Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformita' a quanto stabilito dall' art. 6- bis, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 3 del D.L. n. 173/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/1988 si veda in nota alle premesse.
- L'art. 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 , cosi' come modificato dall' art. 19 del D.P.R. n. 834/1981 , e' cosi' formulato:
"Art. 105 (Commissioni mediche per le pensioni di guerra). - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.
Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contigente previsto dal primo comma dell'art. 110.
La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 , la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato.
La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.
La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'.
Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.
Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell' art. 6-bis, comma 6, del D.L. n. 382/1989 , aggiunto dalla legge di conversione n. 8/1990 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), e' il seguente: "Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenza dell'invalido.
Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all' art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione".
2. La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente art. 3.
3. La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per uleriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L., oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.
4. Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente art. 3. Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.
5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanita' militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinche' questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidita' riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennita' previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.
6. Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.
7. La commissione medica periferica e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benche' invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione e' valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalita' indicate dall' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915 , richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291 .
8. La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale puo' concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.
9. Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformita' a quanto stabilito dall' art. 6- bis, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 3 del D.L. n. 173/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/1988 si veda in nota alle premesse.
- L'art. 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 , cosi' come modificato dall' art. 19 del D.P.R. n. 834/1981 , e' cosi' formulato:
"Art. 105 (Commissioni mediche per le pensioni di guerra). - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.
Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contigente previsto dal primo comma dell'art. 110.
La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 , la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato.
La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.
La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'.
Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.
Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell' art. 6-bis, comma 6, del D.L. n. 382/1989 , aggiunto dalla legge di conversione n. 8/1990 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), e' il seguente: "Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenza dell'invalido.
Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all' art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione".