Articolo 3 del Decreto 5 agosto 1991, n. 387
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 dicembre 1991
Art. 3. 1. La commissione medica U.S.L. procede all'esame delle domande di invalidita' secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravita' delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. In tali casi l'interessato puo' essere visitato, su delega della competente commissione medica U.S.L., da altra commissione medica U.S.L. nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'invalido, in sede di accertamento sanitario, puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
2. La commissione medica U.S.L. provvede, inoltre, a dare esecuzione alle richieste delle prefetture territorialmente competenti finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato. Rimane salva la facolta' per le prefetture di richiedere accertamenti sanitari, ove ritenuti necessari, in conformita' alle disposizioni legislative vigenti. Resta fermo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , circa la competenza ad effettuare le verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che a suo tempo portarono alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' d'invalidita' civile.
3. La commissione medica U.S.L., ultimati gli accertamenti sanitari ritenuti necessari in relazione alle esposte infermita' invalidanti, procede alla redazione del verbale di visita, il quale e' compilato con cura, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5, del presente regolamento ed e' firmato da almeno tre medici intervenuti alla seduta della commissione stessa, tra cui il sanitario rappresentante la categoria, fatto salvo quanto precisato al comma 3 del precedente art. 1.
4. La commissione medica U.S.L., effettuati gli accertamenti sanitari, trasmette copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale dal presidente o da persona da lui delegata, corredata della domanda dell'invalido e della documentazione sanitaria sulla base della quale si e' pervenuti al riconoscimento dell'invalidita', alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile (commissione medica periferica) territorialmente competente, con elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita previa apposizione del timbro datario per attestare la data di ricezione. Tale timbro datario e' apposto, a cura della commissione medica periferica, anche su ogni singola copia del verbale di visita. Non si trasmettono alla commissione medica periferica le copie dei verbali di visita da cui non risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidita' civile.
5. La commissione medica U.S.L. trasmette all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia attestata conforme all'originale del verbale di visita per il quale, trascorsi i prescritti sessanta giorni, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della commissione medica periferica di richiesta di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti. L'invio di tale atto all'interessato puo' essere effettuato anche prima, qualora la commissione medica periferica anteriormente alla scadenza di tale termine comunichi che non ricorrono motivi per far ricorso alla sospensione della procedura. Altra copia autenticata di detto verbale di visita, limitatamente ai casi in cui dallo stesso risultino infermita' con riduzione della capacita' lavorativa sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' di invalidita' civile, e' trasmessa alla competente prefettura per gli adempimenti successivi, sempreche' la domanda all'epoca presentata sia stata finalizzata al conseguimento di dette provvidenze.
6. La commissione medica U.S.L. definisce le domande di invalidita' civile trasmesse dalla commissione medica periferica entro un anno dalla data di ricezione.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1991
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