Articolo 77 del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
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20 agosto 2009
Art. 77. (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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