Articolo 23 del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
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20 agosto 2009
Art. 23. (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "I preposti" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono soppresse;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.";
c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.";
d) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: " , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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