Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265
Articolo 26Articolo 28
Versione
6 dicembre 1956
Art. 27.
Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non puo' locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che non sia stato a cio' espressamente autorizzato dalla gestione INA-Casa.
Per gli alloggi assegnati in locazione, non e' ammesso il subaffitto, neanche limitato a parte dei vani che li compongono.
Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, e proibito l'uso diverso da quello di abitazione. E' consentito, tuttavia, l'esercizio delle attivita', che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.
La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell' art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1956
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