Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265
Articolo 36Articolo 38
Versione
6 dicembre 1956
Art. 37.
La gestione INA-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprieta' di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.
Per l'amministrazione di detti immobili la gestione INA-Casa stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare, un proprio rappresentante responsabile nei confronti della gestione stessa.
Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalita' per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all' art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , e che non a carico dei singoli alloggi, nonche' delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed alla amministrazione da parte della gestione INA-Casa.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1956
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