Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265
Articolo 25Articolo 27
Versione
6 dicembre 1956
Art. 26.
La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita e' consentita, dopo cinque anni di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all' art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 13 , si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 delle presenti norme, da comprovarsi con i documenti allo scopo richiesti dalla gestione INA-Casa.
Il lavoratore che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare alla gestione domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.
La gestione INA-Casa decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto della cessione interviene la gestione INA-Casa.
Nei confronti della gestione INA-Casa il cessionario subentra in tutti i diritti e i doveri del cedente.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1956
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