Art. 4. Interventi a favore dei cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia 1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facolta' compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilita'.
2. La ricostituzione di cui al comma 1 da' titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attivita' lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.
3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sara' rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.
rimpatriati dalla Libia 1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facolta' compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilita'.
2. La ricostituzione di cui al comma 1 da' titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attivita' lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.
3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sara' rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.