Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 aprile 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 aprile 2001 |
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- 1. Sentenza Cassazione lavoro n. 21382/2016https://www.fiscoetasse.com/
Dettagli prodotto Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2016, n. 21382 Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, comma 1, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2026, n. 12155Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 24515-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - ricorrente – contro HIPPOGROUP CESENATE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FA PATTI; Civile …Leggi di più...
- art. 116 comma 10 legge 388/2000·
- art. 116 comma 15 legge 388/2000·
- art. 1 comma 218 legge 662/1996·
- art. 2033 c.c.·
- art. 4 d.l. 536/1987·
- incertezza interpretativa·
- art. 116 legge 388/2000·
- art. 116 comma 8 legge 388/2000·
- art. 360 n. 3 c.p.c.·
- art. 111 r.d.l. 1827/1935·
- art. 124 c.p.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 13 d.l. 402/1981·
- termine fissato dall'ente·
- art. 23 legge 218/1952
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i
lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:
a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;
b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo. - Articolo 2Art. 2. Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo
pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all' articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 .
2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere gia' riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere gia' stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.
3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi e' computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.
4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.
5. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 .
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo. - Articolo 3Art. 3. Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali. 1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.
2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 , dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 , e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , l'importo della somma aggiuntiva di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potra' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 .
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall' articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresi' ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.
7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell' articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 . A tali fini, i contribuenti che abbiano gia' provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 15 maggio 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalita' che saranno fissate dagli enti stessi.
8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 .
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.
10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
11. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto il seguente: "Non e' altresi' considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i comuni e loro consorzi e le comunita' montane, lo SCAU, l'INAIL e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali".
12. Le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono, con apposite convenzioni, i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, con le stesse convenzioni verranno altresi' definiti i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.
13. Le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.
14. All' articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
" 3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale".