1-bis. Le attivita' istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attivita' commerciale. )) 2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilita' speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.
3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.