Provvedimento: […] La figura del RUP era stata prevista per la prima volta dall'art. 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109, che prescriveva l'istituzione di un unico responsabile al quale attribuire compiti di coordinamento istruttorio e di sollecitazione in vista della realizzazione di un risultato finale; dopo numerose modifiche (art. 4-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella l. 2 giugno 1995, n. 216, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi all'art. 5, comma 1, l. 18 novembre 1998, n. 415) non del tutto in linea con un concetto “integrato” di appalto, oggi la disciplina del RUP, come soggetto chiamato a presiedere tutta la vita dell'intervento contrattuale, risiede principalmente (ma non esclusivamente)
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