7 marzo 2005, n. 82 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione , ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilita' delle informazioni digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita' delle informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo, la parola «altresi'» e' soppressa;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione , ivi comprese le autorita' di sistema portuale , nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b);
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina [rilevante] in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.
6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato , adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale. ».