Articolo 6 bis del Decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121
Articolo 6
Versione
6 aprile 1990
Art. 6-bis. (( 1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , ai fini della dichiarazione di compatibilita' di cui all' articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , puo' incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.
2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorita' sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.
3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 .
4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ))
Entrata in vigore il 6 aprile 1990
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