Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorieta';
b) realizzabilita' entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.
3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza.
4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.
5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresi' alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 , per le quali il termine di realizzabilita' e' fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere puo' essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 , previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1>
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 , e' prorogato al 30 agosto 1992."
2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilita' del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorieta';
b) realizzabilita' entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.
3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilita' e di somma urgenza.
4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.
5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresi' alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 , per le quali il termine di realizzabilita' e' fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere puo' essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 , previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1>
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 , e' prorogato al 30 agosto 1992."