2. La risposta di cui al comma 1 puo' essere fornita anche telematicamente.
3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalita' dell'istanza di interpello.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria puo' fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze.
L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.