Articolo 7 del Decreto 6 marzo 1997, n. 176
Articolo 6Articolo 8
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8 luglio 1997
Art. 7. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario; b) professori universitari associati o fuori ruolo.
I professori universitari di cui alle lettere a) e b) possono essere scelti anche fra coloro che si trovino in pensione.
3. Due dei membri della commissione vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio od abbiano insegnato per un pari periodo negli istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Tali membri vengono scelti nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
4. Gli altri due componenti la commissione sono scelti tra gli agrotecnici iscritti nell'albo professionale, nell'ambito, di terne di nominativi, segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.
Entrata in vigore il 8 luglio 1997
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