Art. 12. Disposizioni finanziarie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , allegato I, parte C, e' soppressa la tabella relativa alla radioattivita'.
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , allegato I, parte C, e' soppressa la tabella relativa alla radioattivita'.
Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.