Articolo 22 - Convenzione della Legge 8 luglio 1977, n. 484
Articolo 21Articolo 23
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21 agosto 1977
ARTICOLO

Lo Stato di residenza avra' la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato.
Se esso procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977
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