Articolo 23 - Convenzione della Legge 8 luglio 1977, n. 484
Articolo 22Articolo 24
Versione
21 agosto 1977
ARTICOLO

Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza non verranno rimborsate.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente