Articolo 4 del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 aprile 1995
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Versione
22 giugno 1995
Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle universita', ((attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici)) .
3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. (( Le universita', nel caso in cui si avvalgano della facolta' di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da idoneita' o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. )) 4. Le universita' procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. (( Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'universita' giustificato motivo di recesso)) .
5. L' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 22 giugno 1995
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