Articolo 9 del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Articolo 8Articolo 10
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23 aprile 1995
Art. 9. 1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia gia' stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 aprile 1995
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