Articolo 3 del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Articolo 2Articolo 4
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23 aprile 1995
Art. 3. 1. Le disposizioni dell' articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243 , si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.
2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell' articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 , per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attivita' universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.
Entrata in vigore il 23 aprile 1995
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