Articolo 11 del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Articolo 10Articolo 11 bis
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23 aprile 1995
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22 giugno 1995
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27 ottobre 1999
Art. 11. 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell' articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 , possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purche' sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , nonche' per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116 , anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le universita' nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L' articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 , si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 , si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Universita' con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all' articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , abbia gia' eventualmente usufruito dei benefici di cui all' articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato."
Entrata in vigore il 27 ottobre 1999
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