Art. 5. 1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le universita' stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonche' il contributo suppletivo di cui all' articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 .
2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147 , cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a carico del bilancio dell'universita', per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facolta' universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa universita' per (( gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996)) , a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'universita' medesima.
2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147 , cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725 . Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalita' di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a carico del bilancio dell'universita', per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facolta' universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa universita' per (( gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996)) , a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'universita' medesima.