Articolo 10 - Accordo della Legge 1 agosto 1978, n. 533
Articolo 9Articolo 11
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1 ottobre 1978
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Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di pubblicare a sua convenienza i risultati delle sue ricerche e lavori di natura scientifica e tecnica, come pure ogni informazione relativa alla sfera di attivita' dell'Organizzazione.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1978
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