Articolo 10 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 marzo 2007
Articolo 10 - Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti devono:
(a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversita' delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilita' dell'opinione pubblica in materia;
(b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo;
(c) impegnarsi ad incoraggiare la creativita' ed a rafforzare le capacita' di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente