Articolo 18 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
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6 marzo 2007
Articolo 18 - Fondo Internazionale per la Diversita' Culturale

E' istituito un Fondo Internazionale per la Diversita' Culturale, di seguito denominato "il Fondo". Il Fondo e' costituito da fondi fiduciari, stabiliti in modo conforme al Regolamento Finanziario dell'UNESCO. Le risorse del Fondo sono costituite da:
(a) contributi volontari delle Parti;
(b) fondi allocati a questo scopo dalla Conferenza Generale dell'UNESCO;
(c) contributi, donazioni o legati fatti da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, da altre organizzazioni regionali o internazionali, da organismi pubblici o privati o da individui;
(d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo;
(e) fondi provenienti da raccolte ed introiti di manifestazioni organizzate a beneficio del Fondo;
(f) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo. L'utilizzazione delle risorse del Fondo e' decisa dal Comitato Intergovernativo sulla base delle linee guida definite dalla Conferenza delle Parti prevista dall'articolo 22. Il Comitato Intergovernativo puo' accettare contributi ed altre forme di assistenza per fini generali o specifici che si riferiscano a progetti determinati, purche' tali progetti siano stati dallo stesso approvati. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo che sia incompatibile con gli obiettivi di questa Convenzione puo' essere posta ai contributi dati al Fondo. Le Parti s'impegnano a versare dei contributi volontari su base regolare per l'attuazione di questa Convenzione.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007