Articolo 24 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
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6 marzo 2007
Articolo 24 - Segretariato dell'UNESCO

Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del Comitato Intergovernativo nonche' l'ordine del giorno delle loro riunioni, assiste nell'applicazione delle loro decisioni e fa rapporto su queste.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
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