Articolo 12 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
Articolo 11Articolo 13
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6 marzo 2007
Articolo 12 - Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale al fine di creare delle condizioni propizie alla promozione della diversita' delle espressioni culturali, tenendo particolarmente conto delle situazioni menzionate agli articoli 8 e 17, in particolare in vista di:
(a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;
(b) rafforzare le capacita' strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni del settore culturale pubblico, attraverso scambi culturali professionali ed internazionali e condividendo le migliori pratiche;
(c) rafforzare i partenariati con e tra la societa' civile, le organizzazioni non governative ed il settore privato, per favorire e promuovere la diversita' delle espressioni culturali;
(d) promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie e incoraggiare i partenariati al fine di rafforzare la condivisione delle informazioni e la comprensione culturale, e di favorire la diversita' delle espressioni culturali;
(e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
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