Articolo 31 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
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Versione
6 marzo 2007
Articolo 31 - Denuncia

Ciascuna delle Parti di questa Convenzione ha facolta' di denunciare questa Convenzione. La denuncia deve essere notificata attraverso uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in nessun modo gli obblighi finanziari della Parte che denuncia la Convenzione, fino alla data in cui il ritiro ha effetto.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007