Articolo 9 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
Articolo 8Articolo 10
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6 marzo 2007
Articolo 9 - Condivisione delle informazioni e trasparenza

Le Parti devono:
(a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale;
(b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione;
(c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
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