Articolo 16 - Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo
I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonche' ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonche' ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.