Articolo 16 - Convenzione della Legge 19 febbraio 2007, n. 19
Articolo 15Articolo 17
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6 marzo 2007
Articolo 16 - Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonche' ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
Entrata in vigore il 6 marzo 2007
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