Art. 5. (Sanzioni ed interessi). 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire ((centomila)) . ((12)) 2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall' articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come modificato dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 13, comma 1 lettera a)) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall' articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come modificato dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 13, comma 1 lettera a)) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.