Articolo 10 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 9Articolo 9 bis
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2 marzo 1989
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27 aprile 1989
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16 marzo 1991
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21 marzo 1993
Art. 10. Soppressione dell'imposta di soggiorno 1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica. (5) ((8)) 3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto ( con l'art. 11, comma 4) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per il solo anno 1991.

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 18) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per l'anno 1992.
Entrata in vigore il 21 marzo 1993
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