2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica. (5) ((8)) 3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto ( con l'art. 11, comma 4) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per il solo anno 1991.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 18) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate per l'anno 1992.