Articolo 32 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 31Articolo 30 bis
Versione
2 marzo 1989
Art. 32. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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