Articolo 22 bis del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 25Articolo 27
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27 aprile 1989
Art. 22-bis. (( (Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari). )) (( 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , e prorogato al 30 giugno 1989 dall' articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , converito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.
2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989 e' esercitabile soltanto nei confronti delle imprese. ))
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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