Articolo 23 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 27Articolo 24
Versione
2 marzo 1989
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27 aprile 1989
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Versione
17 maggio 1995
Art. 23. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
Entrata in vigore il 17 maggio 1995
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