Articolo 2 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 1Articolo 3
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2 marzo 1989
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27 aprile 1989
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30 novembre 1989
Art. 2. (( (Variazione dei limiti di reddito). )) (( 1. Il comune puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.
2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.
3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 puo' essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1. ))
Entrata in vigore il 30 novembre 1989
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