Art. 26. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144))
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2 marzo 1989
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27 aprile 1989
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- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2005, n. 19301Provvedimento: […] La radicale impossibilità di attribuire un qualsiasi indennizzo toglie rilievo alla questione se e per quanta parte l'attività del NI sia da porre a carico dell'ente per essersi svolta prima dell'entrata in vigore della normativa che ha introdotto l'esclusiva legittimazione passiva dell'amministratore o del funzionario che ha agito per procurare all'ente la prestazione (art. 26 del D.L. n. 66 del 1989, conv. in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del D.Lg. n. 77 del 1995); e del resto il ricorso incidentale del Comune, che espressamente solleva tale questione, è proposto solo in via subordinata, onde va dichiarato assorbito per effetto del rigetto dell'impugnazione principale.Leggi di più...
- utilità economica opera·
- riconoscimento implicito utilità·
- indebito arricchimento·
- pubblica amministrazione·
- irrealizzabilità progetto·
- compensazione spese·
- inadimplenti non est adimplendum·
- vincoli paesaggistici·
- art. 2041 c.c.·
- forma scritta ad substantiam