Articolo 26 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Articolo 25Articolo 27
Versione
2 marzo 1989
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Versione
27 aprile 1989
Art. 26. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 1989, N. 144))
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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