Articolo 7 del Decreto 28 settembre 2000, n. 301
Articolo 6Articolo 8
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9 novembre 2000
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5 maggio 2002
Art. 7. Incompatibilita' 1. (( Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilita' dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non puo' essere svolta attivita' professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attivita' processuale )) ; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
Entrata in vigore il 5 maggio 2002
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