Articolo 3 del Decreto 28 settembre 2000, n. 301
Articolo 2Articolo 4
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5 maggio 2002
Art. 3. Nomina e durata degli organi e dei responsabili 1. Il Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore puo' essere, altresi' scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.
2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i professori (( ordinari )) e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato (( da un ulteriore trattamento economico stabilito )) , con le modalita' previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 5 maggio 2002
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