Art. 5. Incarichi 1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni, vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
4-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )) .
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'. ((3)) 5-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-septies, comma 2) che " Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 , e' soppresso."
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni, vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
4-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )) .
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'. ((3)) 5-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 4-septies, comma 2) che " Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 , e' soppresso."