Articolo 2 del Decreto 9 ottobre 2012, n. 217
Articolo 1Articolo 3
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27 dicembre 2012
Art. 2. Caratteristiche tecniche 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in:
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessita', cosi' come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto;
b) veicoli adibiti alle attivita' di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;
c) veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1.
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza.
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2012
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