Articolo 3 del Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40
Articolo 3 del Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40
Versione 21 marzo 1994
Art. 3. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451
Entrata in vigore il 21 marzo 1994
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6080
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVAGNATI S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Vite n.7, presso lo studio dell'Avv. Piero d'Amelio che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Giorgio Floridia ed all'Avv. Orazio Picciotto Crisafulli, in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro PARMACOTTO s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. …
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individuazione del consumatore medio·
segni insuscettibili di costituire oggetto di registrazione·
carattere decettivo del segno·
fattispecie·
termine di riferimento·
criteri·
in genere (esclusività del marchio)·
immateriali·
marchio·
beni
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