Articolo 14 del Decreto 9 novembre 2017, n. 174
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 dicembre 2017
Art. 14. Vigilanza, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
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