Art. 16. Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione (( 1. L'intervento agevolativo cessa:
a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento;
b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d);
c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati limitatamente alle quote non erogate;
d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa;
e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile )) 2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1.
Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione. (( 3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione )) 4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:
a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore;
d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile;
e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.
5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione.
6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna e' stato adottato.
7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza puo' essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione.
8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso.
9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con quanto previsto dall' articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere:
a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento e' stato promosso;
b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui alla lettera c), per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.
11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9.
12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.
a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento;
b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d);
c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati limitatamente alle quote non erogate;
d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa;
e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile )) 2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1.
Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione. (( 3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione )) 4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:
a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore;
d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile;
e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.
5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione.
6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna e' stato adottato.
7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza puo' essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 , posti in essere sull'operazione.
8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso.
9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con quanto previsto dall' articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere:
a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento e' stato promosso;
b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;
d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui alla lettera c), per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.
11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9.
12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.